Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente contratto si applica ai rapporti di lavoro all’interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali, così come normate dal decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 112, che:

  • a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto sanitario, socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;
  • b) svolgono interventi, gestiscono servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;
  • c) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
  • d) svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per le attività elencate al punto d) o per quelle, comunque, riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91, le cooperative che hanno come finalità l’inserimento lavorativo, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all’art. 2 del presente CCNL, possono applicare in alternativa il CCNL di riferimento del settore dell’attività svolta, previa verifica aziendale.

L’ambito di applicazione è pertanto riconducibile a titolo esemplificativo alle seguenti attività:

  • servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni comunità alloggio per minori;
  • centro di informazione e di orientamento;
  • centri di aggregazione giovanili;
  • servizi di animazione territoriali;
  • servizi educativi e di integrazione/inclusione scolastica;
  • centri di accoglienza integrazione sociale;
  • comunità alloggio per persone disabili;
  • centri diurni e di accoglienza per persone disabili;
  • SAD e ADI;
  • centri diurni per anziani ed anziane;
  • gestione di strutture protette;
  • centri antiviolenza-aiuto per donne e minori vittime di violenza;
  • attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse, di cui alla precedente lettera d), finalizzate all’impiego di persone svantaggiate;
  • attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi – residenziali e residenziali;
  • gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
  • gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti;
  • gestione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in funzione del progetto individuale, per qualsiasi categoria di utenti.

In relazione ai servizi sanitari, le attività sono segnatamente riconducibili a:

  • servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali di neuropsichiatria infantile;
  • servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali sulla salute mentale, psichiatria, dipendenze patologiche;
  • servizi di assistenza domiciliare integrata.

Premesso che l’adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all’elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell’azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico e normativo complessivo delle socie-lavoratrici e dei socilavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.

Le parti si impegnano a recepire all’interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia