Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all’interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali che:

  • a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;
  • b) svolgono interventi, gestiscono servizi educativi per l’infanzia, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;
  • c) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
  • d) svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l’inserimento lavorativo, l’attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi.

A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:

  • servizi educativi per la prima infanzia e servizi di continuità educativa 0/6; – comunità alloggio per minori;
  • centri di informazione e di orientamento;
  • centri di aggregazione giovanili;
  • servizi di animazione territoriali;
  • servizi educativi e di integrazione scolastica;
  • centri di accoglienza e integrazione sociale;
  • comunità terapeutiche per persone tossicodipendenti;
  • comunità alloggio per persone disabili;
  • centri diurni e di accoglienza per persone disabili;
  • servizi di assistenza domiciliare;
  • centri diurni per anziani ed anziane;
  • gestione di strutture protette;
  • attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse, di cui alla precedente lettera d), finalizzate all’impiego di persone svantaggiate;
  • attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi – residenziali e residenziali;
  • gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
  • gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti.

Per le attività di cui al punto d) dell’ambito di applicazione o per quelle comunque ri-conducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all’art. 2 del presente CCNL.

Premesso che l’adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-la-voratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all’elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell’azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio la-voro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico e nor-mativo complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.

Le parti si impegnano a recepire all’interno del presente CCNL quanto eventua-li innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia-lavoratrice e di socio-lavoratore.