Il presente contratto si applica ai rapporti di lavoro all’interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali, così come normate dal decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 112, che:
- a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto sanitario, socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;
- b) svolgono interventi, gestiscono servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;
- c) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
- d) svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Per le attività elencate al punto d) o per quelle, comunque, riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91, le cooperative che hanno come finalità l’inserimento lavorativo, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all’art. 2 del presente CCNL, possono applicare in alternativa il CCNL di riferimento del settore dell’attività svolta, previa verifica aziendale.
L’ambito di applicazione è pertanto riconducibile a titolo esemplificativo alle seguenti attività:
- servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni comunità alloggio per minori;
- centro di informazione e di orientamento;
- centri di aggregazione giovanili;
- servizi di animazione territoriali;
- servizi educativi e di integrazione/inclusione scolastica;
- centri di accoglienza integrazione sociale;
- comunità alloggio per persone disabili;
- centri diurni e di accoglienza per persone disabili;
- SAD e ADI;
- centri diurni per anziani ed anziane;
- gestione di strutture protette;
- centri antiviolenza-aiuto per donne e minori vittime di violenza;
- attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse, di cui alla precedente lettera d), finalizzate all’impiego di persone svantaggiate;
- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi – residenziali e residenziali;
- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
- gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti;
- gestione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in funzione del progetto individuale, per qualsiasi categoria di utenti.
In relazione ai servizi sanitari, le attività sono segnatamente riconducibili a:
- servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali di neuropsichiatria infantile;
- servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali sulla salute mentale, psichiatria, dipendenze patologiche;
- servizi di assistenza domiciliare integrata.
Premesso che l’adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all’elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell’azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico e normativo complessivo delle socie-lavoratrici e dei socilavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.
Le parti si impegnano a recepire all’interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia