Art. 11 – Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali

In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 così come modificata dalla legge 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali:

  • le prestazioni medico sanitarie, l’igiene, l’assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a:
    • persone non autosufficienti;
    • minori;
    • soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti.

Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell’ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati.

A livello territoriale potranno essere declinate altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo.

Nota a verbale: le parti si impegnano a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.