Art. 12 – Procedure per la prevenzione del conflitto

Le parti sottolineano l’importanza di una coerente applicazione delle procedure pre-viste dal titolo 8 del protocollo 5.4.90 tra le centrali cooperative e le OO.SS. Nello specifico le parti firmatarie su richiesta motivata di almeno una delle stesse, si riuniranno entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta per fornire interpretazione autentica sulle norme definite dal presente CCNL.