Art. 16 – Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi del titolo III del Dlgs 117/2017

Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato e in considerazione di quanto previsto dal titolo III del Dlgs 117/2017, convengono che alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate, compatibilmente con l’organizzazione aziendale, le forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.