Art. 17 – Rappresentanze sindacali

Le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le RSU (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) costituite ai sensi dei protocolli d’intesa sottoscritti tra LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13.9.94 e in data 28.07.2015 che costituiscono parte integrante del pre-sente CCNL.

Ad integrazione dell’art. 3 di detto protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le RSU, convengono quanto segue:

  • a) 3 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;
  • b) 4 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
  • c) 5 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i.

Sino alla costituzione delle sopraindicate RSU le rappresentanze sindacali nelle co-operative e nelle società collegate sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).

Le RSU o in loro assenza le RSA hanno competenze per quanto previsto dall’art. 9. Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze sindacali sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all’art. 23 della legge n. 300/70 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all’art. 24 della legge medesima.

A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l’esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente.