Art. 18 – Permessi per cariche sindacali

Le lavoratrici e i lavoratori componenti gli organismi elettivi delle OO.SS. nazionali, regionali o territoriali di categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell’art. 30 della legge n. 300/70 per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette.

I nominativi e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette all’azienda da cui la lavoratrice o il lavoratore dipende.