Art. 2 – Persone svantaggiate

Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all’art. 4 della legge 8.11.91 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”.

Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale.

Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro posi-tiva integrazione nella vita sociale e lavorativa.

Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell’inserimento.

I Comitati misti paritetici di cui all’art. 9, laddove costituiti, assumono l’onere di sollecitare presso gli enti locali un’azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di:

  • servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell’evoluzione del disagio);
  • di assistenza alla persona e alla famiglia;
  • di trasporto;
  • di formazione;
  • di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche;
  • di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità di sostegno dell’esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche.

Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento obbligatorio (L.68/99), i Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento:

  • A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa.
  • B) I Comitati misti paritetici, in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l’impiego e i servizi dell’ASL, a supporto dell’inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un’articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all’avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all’adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati:
    • 1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per “borse di lavoro” o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Con-tratti di Formazione e Lavoro (CFL);
    • 2) contratti a tempo determinato;
    • 3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti di lavoro ripartito, di telelavoro;
    • 4) salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni).
  • C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l’eventuale grado d’idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l’instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione.

    I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l’applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate.

    Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all’inserimento lavorativo previsti al punto precedente.
  • D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate.
  • E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all’evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate.
  • F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle OO.SS. provinciali di competenza.

    Le parti, in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell’inserimento lavorativo, convengono di effettuare un confronto sull’intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti.