Art. 23 – Assunzione

Con l’obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le professioni del personale che appartiene ai settori di intervento, l’assunzione al lavoro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia.

All’atto dell’assunzione sarà comunicato alla lavoratrice e al lavoratore, per iscritto, quanto segue:

  • la tipologia del rapporto di lavoro;
  • la data di decorrenza dell’assunzione;
  • la categoria e posizione economica cui viene assegnata o assegnato;
  • il trattamento economico;
  • la durata del periodo di prova;
  • tutte le eventuali altre condizioni concordate.

Prima dell’assunzione in servizio, la cooperativa potrà accertare l’idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche, o convenzionate, delle lavoratrici e dei lavoratori aventi rapporto diretto con l’utenza.

L’assunzione delle persone svantaggiate avverrà con chiamata nominativa compatibilmente con quanto previsto dalle leggi vigenti e sulla base di quanto stabilito fra le parti.

L’inserimento lavorativo delle persone di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 av-verrà secondo le norme di legge vigenti ed in particolare, con riferimento all’art. 3, comma 3 della legge n. 68/1999 ed in applicazione dell’art. 2, comma 5°, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, per personale tecnico-esecutivo e amministrativo si intende il personale svolgente le seguenti mansioni:

  • a) personale con funzioni e compiti di tipo amministrativo non dirigente: impiegati amministrativi, addetti di segreteria ed affini;
  • b) personale tecnico-esecutivo: centralinisti, commessi, uscieri ed affini.