Art. 24 – Documenti di lavoro

Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 2003 e dal DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, all’atto dell’assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti:

  • scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento);
  • stato di famiglia;
  • residenza anagrafica;
  • libretto di idoneità sanitaria (ove previsto);
  • fotocopia di codice fiscale;
  • fotocopia documento di riconoscimento valido;
  • certificato di iscrizione all’albo/ordine professionale (se obbligatorio);
  • eventuale libretto di pensione;
  • certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica;
  • il certificato penale, ove richiesto ex articolo 25bis del Dpr 313/2002 (come modificato dal Dlgs 39/2014).

È ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all’atto dell’assunzione.