Art. 25 bis – Percentuali complessive di ammissibilità

Fatte salve le specifiche esclusioni previste dall’art. 25 e dalle disposizioni di legge, in ogni impresa che applica il presente CCNL, l’utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine computabili ex art. 25 e in somministrazione a tempo determinato ex art 31 del presente CCNL, non può complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’impresa al 1° gennaio dell’anno di assunzione.