In relazione con quanto previsto dall’art. 1 del D. Lgs 81/2015, che prevede quale forma comune di rapporto di lavoro il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 81/2015 e s.m.i., nel rispetto delle successive norme contrattuali, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal testo di legge.
1) Apposizione del termine e durata massima
Nei contratti a tempo determinato il termine è elevato a 36 mesi, nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 19 c. 2 del D. Lgs 81/2015.
In relazione alla categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4 della legge 8.11.91 n. 381, il cui progetto personalizzato, di cui all’articolo 2 del presente CCNL, preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro, il termine di 24 mesi di cui all’art. 19 c. 2 del D. Lgs 81/2015 è elevato a 40 mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
In tutte le strutture comprese nell’ambito di applicazione di cui all’art.1 del presente contratto, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del D.Lgs.81/2015 è consentita, in relazione alle particolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
- a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
- b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all’art.1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
- c) per l’esecuzione di progetti di ricerca nell’ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubbliche o private;
- d) Per l’effettuazione di nuove attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché promozionale non ordinarie in collaborazione con ASL, Province, Regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti di durata predefinita fino alla strutturazione definitiva delle attività stesse;
- e) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla cooperativa;
- f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
- g) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art. 1 L.381/91 il cui progetto personalizzato prevede la necessità di un termine al rapporto di lavoro.
2) Clausola di stabilizzazione
Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al punto 1) primo paragrafo, la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo, che superi il termine di 24 mesi, non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 25% per cento dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti.
A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all’articolo 21 comma 1 del D. Lgs 81/2015.
La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo prece-dente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato.
L’impresa cooperativa fornirà ogni 12 mesi alle OO.SS, congiuntamente alle RSU, o in mancanza alle RSA o alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La percentuale di stabilizzazione di cui al primo comma del presente punto si calcola con riferimento ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato eccedenti la durata di 24 mesi stipulati, prorogati o rinnovati dopo il 21-5-2019.
3) Numero massimo di lavoratori a tempo determinato
Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 D. Lgs n. 81/2015 e s.m.i, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza alle imprese al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all’art. 9 del D. Lgs 81/2015 e s.m.i ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.
Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per impresa.
Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
- a) nella fase di avvio di nuove attività;
- b) per ragioni di carattere sostitutivo (di cui al punto 4 del presente articolo);
- c) per lo svolgimento di attività stagionali;
- d) con i lavoratori di età superiore a 50 anni;
- e) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art. 1 L. 381/91 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rap-porto di lavoro, di cui all’articolo 2 del presente CCNL.
4) Apposizione del termine per ragioni sostitutive
Oltre a quanto previsto dal punto 1) del presente articolo è inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti, a titolo esemplificativo, per malattia, maternità, infortunio, congedi, aspettative in genere, concessione di lavoro a tempo parziale a termine, e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche se assenti soltanto per una parte dell’orario di lavoro.
È consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la stessa persona, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si considera autonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodo di intervallo previsto dal paragrafo “Successione dei Contratti”.
5) Apposizione del termine per lo svolgimento di attività stagionali
Il D. Lgs 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l’individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività.
Si intendono stagionali, oltre a quelle definite nel D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività:
- connesse ad esigenze ben definite dell’organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l’impresa;
- concentrate in periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.
Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, 21, comma 3 e 23, comma 2, lettera c), del Dlgs. 81/2015.
Si riconosce a titolo esemplificativo e non esaustivo carattere di stagionalità alle attività legate ai seguenti servizi:
- centri estivi, campi scuola, e attività di accoglienza nei servizi a carattere residenziale durante la chiusura delle scuole;
- potenziamento della ristorazione in coincidenza con particolari momenti dell’anno (estivi o invernali);
- attività di servizi in territori interessati da flussi turistici.
I contratti di lavoro a termine stipulati in presenza di attività stagionali, come indi-cato al punto 3), non sono soggetti ai limiti di cui agli artt. 19, comma 2 – 21, comma 2 – 23, comma 2 lett. c) del DLGS 81/2015 e s.m.i.
Nei casi di cui al precedente comma si procederà all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel quale sarà specificata la “stagionalità” quale causale di apposizione del termine.
In relazione a quanto definito al comma 1 del presente articolo, la contrattazione territoriale di secondo livello potrà definire ulteriori attività stagionali, tenendo conto della specifica sfera di applicazione definita dall’accordo stesso.
Per le imprese inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura e per i lavora-tori considerati agricoli dalla vigente legislazione rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine.
6) Successione dei contratti
Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall’art. 21 comma 2 del D. Lgs 81/2015 e s.m.i, convengono quanto segue.
Nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. L’intervallo è annullato in caso di contratti a termine con lo stesso lavoratore per ragioni sostitutive.