Art. 26 – Lavoro a tempo parziale

Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui agli articoli da 4 a 11 del D. Lgs. n° 81/2015 ha la funzione di:

  • favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere;
  • consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa.

Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti.

È consentito al lavoratore e alla lavoratrice con contratto di lavoro a tempo parziale l’instaurazione di rapporti di lavoro presso più datori lavoro.

Su accordo delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accetta-zione o rifiuto della richiesta di trasformazione saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art. 9 CCNL, lettera C punto 2.

I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni.

Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue.

Art. 26 – lettera A

Nel contratto individuale di assunzione, oltre agli elementi previsti dall’articolo 23 del presente CCNL, dovranno essere specificati:

  1. l’eventuale periodo di prova;
  2. ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n° 81/2015, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno.

Art. 26 – lettera B

La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:

  1. 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
  2. 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
  3. 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

I contratti di lavoro già stipulati con la precedente normativa di legge o disposizione contrattuale sono comunque da ritenersi validi.

È ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. La presente limitazione non si applica alle Cooperative di tipo “B” di cui all’art. 1 della Legge 381/1991, previa verifica in sede di commissioni miste paritetiche, laddove costituite.

Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedi-menti di natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.

Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti l’attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello.

Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nell’ambito del confronto con le RSA/RSU, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. In tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari.

Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media) e possano essere ricondotte alla previsione dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015.

Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto.

Art. 26 – lettera C

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.lgs. 81/2015 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 81/2015, l’eventuale rifiuto motivato, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento.

È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 40% dell’orario individuale settimanale per il part-time, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.lgs. 66/2003. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate, fatte salve eventuali previsioni della contrattazione di 2° livello in materia di banca ore.

Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art. 6 comma 2, 3° periodo del D.lgs. n° 81/2015, e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art. 75.

Il limite massimo di ore recuperabili non opera per i lavoratori e le lavoratrici che hanno manifestato l’interesse a svolgere prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle prevista dal contratto di lavoro individuale.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.

Art. 26 – lettera D

Ai sensi e nel rispetto dell’art. 6 comma 4 (clausole elastiche) del D.lgs. n° 81/2015, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale da egli indicato, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale.

In tale patto le parti possono stabilire, un arco temporale nella giornata nella settimana, nel mese, nell’anno all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso.

Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra.

Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.

Art. 26 – lettera E

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale che non prevedono una prestazione du-rante l’intero anno, possono essere stabilite, con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lettera D, anche clausole elastiche per la variazione in au-mento della durata della prestazione lavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quali non era prevista).

Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individua-le, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra.

Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.

In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lettera D).

Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà recedere dal patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando al recesso l’indicazione di una delle fattispecie indicate all’art. 8 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 81/2015, nonché in caso di una delle seguenti documentate ragioni:

  1. gravi esigenze di carattere familiare;
  2. esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
  3. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
  4. attività di studio e formazione di cui all’art. 69 e art. 70 del presente CCNL.

Tali motivazione devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. Inoltra, alla lavoratrice e al lavoratore con anzianità di servizio non inferiore ad 1 anno è concessa la facoltà di chiedere il recesso di cui sopra per gravi o comprovate necessità personali, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio.

È data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere al recesso dalle clausole o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte.

Art. 26 – lettera F

La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’articolo 75.

L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l’andamento dell’utilizzazione del lavoro supplementare.

Impegno tra le parti

Le parti, dandosi reciprocamente atto che il presente articolo viene definito sulla base dell’attuale regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale definite con il Dlgs n. 81/2015 e successive modificazioni e integrazioni, si impegnano a definire le opportune armonizzazioni o variazioni al testo dello stesso articolo in caso di modifiche della citata regolamentazione legislativa entro un mese dalla loro adozione.