Art. 33 – Preavviso di licenziamento e dimissioni

Salvo l’ipotesi di cui al punto e) dell’art. 42, il contratto di impiego a tempo inde-terminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:

CategoriaPosizione economicaGiorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anniGiorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni
AA11530
AA115 30
BB11530
CC11530
CC23045 
CC34560
DD14560
DD24560 
DD34560
EE14560
EE290120 
FF190120
FF290120 

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso per licenziamento l’impresa cooperativa concederà alla lavoratrice e al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall’impresa in rapporto alle proprie esigenze.

Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, come da normativa vigente.