Salvo l’ipotesi di cui al punto e) dell’art. 42, il contratto di impiego a tempo inde-terminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:
Categoria | Posizione economica | Giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni | Giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni |
---|---|---|---|
A | A1 | 15 | 30 |
A | A1 | 15 | 30 |
B | B1 | 15 | 30 |
C | C1 | 15 | 30 |
C | C2 | 30 | 45 |
C | C3 | 45 | 60 |
D | D1 | 45 | 60 |
D | D2 | 45 | 60 |
D | D3 | 45 | 60 |
E | E1 | 45 | 60 |
E | E2 | 90 | 120 |
F | F1 | 90 | 120 |
F | F2 | 90 | 120 |
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso per licenziamento l’impresa cooperativa concederà alla lavoratrice e al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall’impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, come da normativa vigente.