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Art. 36 – Mobilità e trasferimenti

Per mobilità temporanea si intende:

  • la mobilità di urgenza dettata da eventi contingenti e imprevedibili;
  • utilizzazione del personale in unità diversa da quella di provenienza nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle singole posizioni personali.

Qualora esigenze organizzative aziendali lo richiedano, lo spostamento può divenire trasferimento definitivo.

In sede di confronto aziendale tra le parti, di cui all’art. 9, verranno verificati i processi di mobilità posti in atto, con particolare attenzione a quelli con carattere definitivo attuati ai sensi dell’art. 13, legge 20.5.70 n. 300.