Art. 50 – Trattamento economico conseguente al passaggio a posizione economica superiore

Nel caso di passaggio ad una posizione economica superiore il nuovo inquadra-mento retributivo verrà effettuato con l’attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale della nuova posizione economica di inquadramento e il valore iniziale della posizione economica di provenienza.