Art. 57 – Servizio con obbligo di residenza nella struttura

Nei casi di servizi residenziali continuativi alle lavoratrici e ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo un’apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un’indennità fissa mensile lorda di €77,47.

Laddove il servizio preveda la presenza dell’operatore nelle ore notturne si specifica che, per ciascuna notte effettivamente passata nella struttura, il servizio si articola come di seguito:

  • a) si considera orario di lavoro retribuito, secondo quanto previsto dall’art.51 comma 1, dalle 22.00 alle 24.00 e dalle 07.00 alle 09.00 al di là della prestazione di servizio effettivo;
  • oltre a quanto previsto nel primo comma, è riconosciuta un’indennità di 20 euro per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità ricomprese dalle ore 24.00 alle ore 07.00.

Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore lavorate verranno computate come ore straordinarie e retribuite come previsto dall’art. 53.

Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, l’individuazione delle attività e delle figure professionali corrispondenti tenute al servizio di reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura, nonché il numero di presenze notturne massime, vengono definiti nell’ambito del rapporto tra le parti firmatarie del presente CCNL a livello aziendale, favorendo un equo meccanismo di rotazione.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore presenti in accordi aziendali e territoriali.