Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi e caratterizzato dalla reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori e dall’obbligo degli stessi di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo intese da definirsi in ambito aziendale fra le parti.
L’individuazione dei servizi e le figure professionali corrispondenti tenute al servi-zio di pronta disponibilità vengono definite dalla direzione aziendale previo confronto tra le parti ai sensi dell’art. 9 lettera c) punto 2, favorendo un equo meccanismo di rotazione.
Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni, festivi e prefestivi; ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore. Per le ore di pronta disponibilità alla lavoratrice e al lavoratore spetta un’indennità oraria lorda di € 1,55.
In caso di chiamata al lavoro, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 53.
Di regola non potranno essere previste, per ciascun dipendente, più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.