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Art. 63 – Tutela della maternità

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

L’impresa cooperativa provvederà, ad integrare il trattamento assistenziale a carico degli enti competenti, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria, fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione.

A partire dal 01 gennaio 2024, l’integrazione prevista al comma precedente raggiungerà il 100% della normale retribuzione.

Dichiarazione congiunta: le parti ritengono particolarmente importante e qualificante una efficace applicazione nel settore del decreto legislativo 151/2001, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno maternità e paternità e sui congedi parentali.