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Art. 64 – Servizio militare, servizi assimilati e richiamo delle armi

Il lavoratore, tenuto ad adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità di servizio, (ai soli fini del TFR e degli scatti d’anzianità) sempreché si sia messo a disposizione dell’impresa nel termine di 30 giorni di cui all’art. 3 del DLCPS 13.9.46 n. 303.

I benefici previsti per i lavoratori in servizio militare si applicano anche agli obiettori di coscienza che effettuano il servizio sostitutivo civile e alle lavoratrici e ai lavoratori che optano per il volontariato civile nei paesi in via di sviluppo nonché ai lavoratori arruolati in armi o corpi speciali regolati da norme di legge che equiparano il servizio prestato al normale servizio militare.

Tutti i lavoratori richiamati al servizio militare per qualunque esigenze delle forze armate hanno diritto alla conservazione del posto e non possono essere licenziati nei tre mesi successivi alla ripresa del lavoro salvo che per giusta causa.

Qualora il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro entro i periodi previsti dalla vigente normativa, è considerato dimissionario.

Per tutto il periodo di richiamo alle armi, al lavoratore viene anticipata un’indennità pari alla sua ordinaria retribuzione a carico dell’Inps.