CCNL > Titolo XI – Trattamento delle assenze per motivi di salute e ambiente di lavoro > Art. 73 – Superamento delle barriere architettoniche

Art. 73 – Superamento delle barriere architettoniche

In attuazione dell’art. 24 della legge n. 104/92 le singole aziende cooperative valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normati-va e finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nell’ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli interventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.