Comma 1
Al fine di estendere il livello di applicazione del presente contratto, nella consapevolezza che tale obiettivo sia funzionale a garantire adeguate condizioni di competitività delle imprese cooperative ed a salvaguardare i livelli occupazionali, le parti regionali o, su loro delega, le parti provinciali possono definire programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici in atto per le lavoratrici e i lavoratori a quelli previsti dal presente CCNL.
Detti programmi possono essere definiti per l’intero territorio regionale e/o per territori sub regionali o provinciali e devono essere depositati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e presso le sedi Territoriali dell’INPS e dell’INAIL.
Le aziende che rientrano nella fattispecie aderiscono a detti programmi sottoscrivendo apposito verbale di accettazione.
I programmi di gradualità di cui al presente articolo non potranno prevedere tempi attuativi oltre il 31/12/2006.
Eventuali accordi che interessino il 2006 non vanno intesi come implicito ed automatico slittamento degli effetti economici dei successivi rinnovi contrattuali.
Le parti firmatarie del presente CCNL a livello regionale in appositi incontri verificano e certificano le condizioni territoriali di necessità dei succitati accordi di gradualità in base ad uno dei seguenti requisiti:
- Applicazione globale intervenuta nel 2002 del trattamento economico previsto dal CCNL 08 giugno 2000;
- Carenza di applicazione globale del trattamento economico previsto dal CCNL 08 giugno 2000 alla data della succitata verificata tra le parti.
Entro tre mesi dall’espletamento della succitata verifica gli accordi di gradualità saranno definiti tra le parti firmatarie del presente CCNL.
Nella stessa sede saranno opportunamente definiti successivi momenti intermedi di verifica e/o di aggiornamento degli accordi in questione.
Le parti ribadiscono, quindi, che le condizioni di trattamento contrattuale valide per i servizi effettuati in ciascun territorio sono quelle derivanti da quanto previsto dal presente contratto, e da eventuali accordi integrativi territoriali esistenti.
Entro tre mesi prima della data di riallineamento definitivo prevista nei singoli accordi di gradualità, le parti competenti possono valutare specifici ulteriori interventi di riallineamento nei confronti di particolari casi eccezionali debitamente motivati.
Dell’intero processo di definizione degli accordi di gradualità le parti competenti informano le nazionali che possono, su richiesta fornire adeguata assistenza. In caso di mancata definizione dei citati accordi di gradualità e se risultano sussistere le esigenze, le parti nazionali possono convocare le parti regionali per l’espletamento delle procedure sopra descritte ai fini del raggiungimento degli stessi accordi.
Con periodicità semestrale e con l’assistenza della specifica sezione settoriale dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art.9 e art. 9bis le parti nazionali procederanno a un esame congiunto sugli effetti e sull’evoluzione degli accordi in questione anche al fine di concordare, se del caso, appositi interventi.
Comma 2
Nella consapevolezza che l’attuale fase di crisi del Paese e l’impatto che essa produce, in modo diversificato, sulla tenuta della spesa dei servizi e sui bilanci degli Enti Locali, potrebbe determinare, nella fase applicativa del nuovo CCNL, situazioni di evidenti difficoltà di tenuta economico finanziaria per alcune Cooperative e/o territori, le parti sottoscriventi il “CCNL Cooperative Sociali 2010-2012” ritengono utile prevedere la possibilità di ricorrere a percorsi di gradualità concordata dalle parti.
Al fine di garantire l’applicazione del CCNL le parti stipulanti individuano anche una gradualità mirata per quei territori o imprese ove sopravvenute difficoltà rendano complessa l’applicazione dei contenuti economici del presente contratto (incrementi retributivi) ovvero laddove l’osservatorio di cui all’art. 9bis ne segnali la necessità.
La gradualità sarà esercitata attraverso accordi in sede territoriale di slittamento della decorrenza degli incrementi retributivi con esclusione di quello decorrente dal 1° gennaio 2012 (prima tranche).
Detti accordi sono sottoscritti dalle articolazioni territoriali delle medesime parti.
Qualora una o più imprese operanti in un territorio segnalino le difficoltà ed esprimano l’esigenza, su richiesta delle associazioni di rappresentanza, si procederà ad un esame congiunto tra le parti, che dovrà avere inizio almeno 1 mese prima della decorrenza degli incrementi retributivi.
Gli elementi sottoposti all’esame congiunto finalizzato alla definizione degli accordi di cui sopra, sono quelli riconducibili ad uno stato di particolari difficoltà generalizzate di carattere economico/finanziario.
In caso di mancata intesa è facoltà delle parti territoriali, anche singolarmente, di chiedere l’attivazione di un intervento delle parti stipulanti il presente CCNL che deve realizzarsi entro 15 giorni dalla richiesta.
Le parti territoriali negli incontri su richiamati:
- Verificano e certificano le condizioni oggettive che hanno prodotto la sopravvenuta richiesta di gradualità nell’applicazione degli incrementi retributivi;
- Concordano e definiscono le modalità ed i tempi della gradualità;
- Definiscono i criteri e le modalità attraverso cui garantire sia l’efficacia dell’accordo di gradualità, sia il contrasto a qualunque concorrenza al ribasso a livello territoriale;
- Concordano e redigono un programma di azioni comuni temporalmente coerente con gli obiettivi di gradualità e finalizzato alla creazione di condizioni oggettive territoriali più favorevoli e compatibili con la piena esigibilità del contratto.
L’accordo di gradualità verrà consegnato agli Uffici territoriali già indicati al punto 1 del presente articolo del CCNL e tassativamente inviato entro e non oltre 10 giorni dalla firma alle parti stipulanti il presente contratto.
Con periodicità trimestrale le parti nazionali procederanno ad un esame congiunto sugli effetti e sull’evoluzione degli accordi in questione anche al fine di concordare, se del caso, appositi interventi, con la finalità di sostenere, in armonica interazione, le diverse iniziative territoriali e di affrontare difficoltà diffuse in specifici ambiti territoriali.
Comma 3
Le parti sottoscriventi il CCNL cooperative sociali 2017-2019 confermano la validità dei percorsi individuati al punto 2), attualizzandone le date, e convengono che la prima tranche del rinnovo contrattuale 21 maggio 2019 (novembre 2019) sia esclusa dalle ipotesi di slittamento.
Comma 4
Le parti sottoscriventi il CCNL cooperative sociali 2023-2025 confermano la validità dei percorsi individuati al punto 2), attualizzandone le date, e convengono che la prima tranche del rinnovo contrattuale sottoscritto il 26 gennaio 2024 (febbraio 2024) sia esclusa dalle ipotesi di slittamento.