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Art. 79 – Tredicesima mensilità

Entro il mese di dicembre di ogni anno l’azienda corrisponderà al personale un importo pari a 1 mensilità della retribuzione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi va considerata come mese intero.

La 13a mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.