A partire dal 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità che verrà corrisposta con le spettanze relative al mese di giugno di ogni anno, per un importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, sempre a far data dal 1° gennaio 2025, dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare dell’importo di cui al precedente paragrafo, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la cooperativa.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi va considerata come mese intero.
L’importo di cui al primo paragrafo non spetta per il periodo trascorso in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.
L’importo di cui al primo paragrafo va computato agli effetti del TFR e dell’indennità sostitutiva di preavviso.
Nota a verbale
Le parti si impegnano, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, a considerare prioritaria l’integrazione dell’importo per giungere a una piena mensilità.