Art. 85 – Abiti da lavoro

L’impresa è tenuta a fornire alla lavoratrice e al lavoratore 2 abiti da lavoro all’anno, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura.

Le modalità di fruizione dei tempi di vestizione, se dovuti, sono rinviate alla contrattazione di secondo livello ai sensi dell’articolo 10 del presente CCNL.