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Art. 85 – Abiti da lavoro

L’impresa è tenuta a fornire alla lavoratrice e al lavoratore 2 abiti da lavoro all’anno, quando necessario, il cui costo è a carico dell’impresa, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura.

È parimenti a carico del datore di lavoro il lavaggio dell’abito da lavoro ove sussista un rischio di carattere biologico.

A partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL per i lavoratori individuati al comma 1 il tempo di vestizione e svestizione riconosciuto come orario di lavoro è di complessivi 15 minuti.

Le operazioni di vestizione e svestizione dovranno svolgersi all’interno o all’esterno dell’orario o del turno di lavoro, anche nei servizi dove è necessaria la continuità assistenziale.

Le modalità di gestione dei tempi di vestizione, se dovuti, sono rinviate a livello territoriale o aziendale. Fino alla sottoscrizione degli accordi relativi, la fruizione dell’istituto sarà garantita dividendo equamente il contingente di minuti fra inizio e fine all’interno del turno di lavoro.

Sono fatti salvi gli accordi integrativi territoriali in essere.