Art. 86 – Fondo previdenza complementare

Istituzione e soggetto attuatore

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa, costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari a favore, fra gli altri, dei soci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative sociali, dei loro consorzi, di società ed enti operanti nel settore.

Contribuzione

A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono, a far data dal 1.7.2019, con un’aliquota pari all’1,5% da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del TFR. Tale obbligo contributivo è assunto dalle aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Previdenza Cooperativa.

Hanno diritto al contributo a carico azienda, di cui al precedente capoverso, i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari all’1% calcolato sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del TFR. Il lavoratore iscritto può liberamente incrementare la contribuzione a proprio carico.

A favore dei medesimi lavoratori l’azienda verserà al Fondo pensione una quota non inferiore al 26% dal Tfr maturando (corrispondente 1,8% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), con equivalente minor accantonamento ai fini del tratta-mento di fine rapporto.

A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, così come previsto dal D.lgs. 252/05, e successive modificazioni, è dovuto il versa-mento dell’intero importo del TFR maturando nell’anno.

Le contribuzioni di cui ai commi precedenti decorrono dal mese di presentazione della domanda d’adesione all’azienda.

Quota d’iscrizione

All’atto del primo versamento contributivo successivo all’adesione, sia in forma esplicita che tacita, del lavoratore a Previdenza Cooperativa, l’azienda versa a titolo di quota d’iscrizione, a proprio carico, l’importo di € 10 per ciascun nuovo iscritto. Tale importo può essere adeguato annualmente dagli organi sociali del Fondo.

Ritardo nei versamenti contributivi

La contribuzione è versata trimestralmente, salvo accordo a livello aziendale per versamenti mensili, entro il 16 del mese successivo a quello di fine del periodo contributivo. L’azienda è tenuta a rifondere eventuali danni diretti (al lavoratore) e indiretti (al Fondo) causati per versamenti effettuati con un ritardo superiore ai 30 giorni, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Fondo.

Trasferimento per cambio datore di lavoro

Preso atto delle deliberazioni COVIP, le parti concordano che, in caso di cambio appalto o di cessione di ramo d’azienda o in qualsiasi altro caso in cui è notorio il passaggio, senza soluzione di continuità, del lavoratore ad altro ente facente parte dell’area dei destinatari di Previdenza Cooperativa, l’azienda cedente comunichi all’azienda subentrante l’elenco dei lavoratori iscritti al Fondo coinvolti nel trasferimento.

Lo stesso elenco deve essere inviato al Fondo. L’azienda subentrante è tenuta a continuare la contribuzione al Fondo, senza intervallo alcuno, senza obbligo di versamento della quota d’iscrizione e senza necessità di alcun’altra comunicazione da parte del lavoratore.

Rinvio

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli atti istitutivi del Fondo Pensione e dagli accordi interconfederali e intercategoriali.

Tutta la documentazione relativa al Fondo è disponibile sul sito internet: www.previdenzacooperativa.it