Preso atto che il comparto socio sanitario assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo è caratterizzato da un’elevata variabilità dei servizi e da un’ampia diffusione del lavoro anche a turni che determina andamenti altalenanti nell’orario settimanale di lavoro ed un’organizzazione flessibile del tempo lavoro, si prevede, un sistema di Banca Ore, da articolare all’interno del confronto a livello territoriale, tale da garantire al contempo stabilità delle retribuzioni mensili dei lavoratori ed un’efficiente organizzazione dei servizi.
La flessibilità dell’orario di lavoro risponde, altresì, alla sempre maggiore necessità di conciliazione tra vita professionale e vita personale.
Le presenti Linee Guida costituiscono la cornice di riferimento entro cui andranno sviluppati, all’interno della contrattazione di secondo livello così come definita dall’art. 10 del CCNL, gli accordi territoriali cui è demandato il compito di rendere operativo lo strumento della Banca Ore.
Per le realtà operanti in più ambiti territoriali, si applicheranno le discipline definite nei singoli contesti territoriali.
Gli accordi di secondo livello nei quali è già presente e regolamentata tra le parti la Banca Ore si intendono pienamente applicabili in coerenza con le presenti linee guida; sono pertanto fatti salvi gli accordi in essere.
L’istituto della banca ore costituisce uno strumento di flessibilità contrattata alternativo a quello previsto dall’art. 52 del vigente CCNL, avendo le finalità sopra indicate, e si applica a tutto il personale dipendente.
Gli accordi territoriali, nell’attuare la banca ore dovranno disciplinare i seguenti punti:
- a) modalità per dare evidenza in busta paga del saldo mensile e progressivo;
- b) definizione delle modalità di erogazione delle maggiorazioni previste dal presente CCNL da corrispondere al lavoratore a saldo della Banca Ore;
- c) gli accordi territoriali disciplineranno in modo preciso l’accantonamento e/o lo scomputo di ore che il lavoratore, nel corso dell’anno, avrà maturato a vario titolo.
Dovrà essere previsto inoltre l’impegno delle parti a livello della contrattazione a verificare periodicamente l’andamento e l’applicazione dell’istituto della Banca Ore. Nel caso in cui, in sede di confronto, emergessero situazioni particolarmente critiche, gli accordi dovranno prevedere l’individuazione dei correttivi possibili.