Linee guida per la realizzazione di percorsi formativi ai sensi dell’Art 28 – Apprendistato

Nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante, della cooperazione sociale, si propone di:

1) Identificare le competenze in uscita che verranno acquisite attraverso il percorso in apprendistato dei profili previsti all’Ex art. 28 Lettera B punto 3.

2) Prevedere una formazione di carattere aziendale che verrà realizzata in ambienti idonei e/o con il supporto di enti di formazione certificati (cfr. Articolo 4, comma 3 del D.Lgs 167/2011) e con l’affiancamento di un tutore aziendale.

3) Prevedere per ciascun profilo, descritto per competenze in uscita, la necessità di declinarlo successivamente in un Piano Formativo Individualizzato adeguato alle esigenze dei contesti aziendali e territoriali.

4) Riconoscere che i percorsi per “Apprendisti non in possesso di qualifica”, non saranno sostitutivi dei percorsi a Qualifica, che prevedono di fatto l’esame finale con commissione incaricata a livello regionale.

5) Prevedere che il percorso formativo per l’apprendista potrà però generare crediti formativi che i soggetti potranno esibire in fase di ingresso ai percorsi per l’acquisizione della qualifica in questione e ad oggi realizzati da enti di formazione certificati, così come previsto da Delibere Regionali.

Inoltre:

6) La formazione professionale o di mestiere potrà essere integrata per la parte di base e trasversale dall’offerta pubblica interna o esterna all’azienda (cfr. art. 4 D. Lgs 167/2011, comma 3).

7) I percorsi formativi individualizzati potranno essere realizzati attraverso metodologie didattiche che prevedono l’alternanza fra la teoria e la pratica con supervisione e rielaborazione del processo di apprendimento.

8) I percorsi formativi allegati, all’interno del Piano Formativo Individualizzato, potranno avvalersi di specifiche metodologie consone al raggiungimento delle competenze previste.

A titolo di esempio si citano le seguenti:

  • Lezioni frontali;
  • esercitazioni;
  • training on the job;
  • cooperative learning;
  • etc…

9) La formazione effettuata dall’apprendista dovrà essere registrata da parte del datore del lavoro sul libretto formativo del cittadino. Eventuale certificazione delle competenze acquisite è demandata agli specifici sistemi di certificazione regionale (cfr. art. 6 D.Lgs. 167/2011, comma 4).